Art. 57.
(Poteri del consiglio del collegio nazionale).

      1. Il consiglio del collegio nazionale ha facoltà di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, di annullarlo in tutto o in parte, di modificarlo e di riesaminare i fatti.
      2. In materia elettorale il consiglio del collegio nazionale può annullare in tutto o in parte le elezioni, decretando il ripetersi delle operazioni che ritiene necessarie.